L’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 3/E/2016, volta a fornire chiarimenti su alcune problematiche aperte in relazione al modello 730 precompilato.

Flash NewsAbitazione principale
Il vincolo pertinenziale con due distinte unità immobiliari rileva anche ai fini delle imposte sui redditi. Ogni comproprietario ha quindi la possibilità di dedurre la quota di rendita della pertinenza, adibita a servizio dell’abitazione principale, pari alla percentuale di possesso della pertinenza medesima. Occorre precisare, però, che in merito alla configurabilità di una pertinenza condivisa, destinata, cioè, a servizio di più unità immobiliari, ciascuna appartenente a un diverso proprietario, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha espresso orientamenti non univoci, affermando, da un lato, che il regime delle pertinenze, in quanto postula l’esclusività della funzione accessoria, non sarebbe compatibile con l’ipotesi di un immobile contemporaneamente adibito a servizio di più immobili principali e, dall’altro, che lo stesso non esclude la possibilità di contemplare una pertinenza condivisa, a servizio di più unità immobiliari. Tuttavia, nella recente sentenza n. 27302/2013, la Corte ha ritenuto ammissibile la costituzione di una pertinenza in comunione, al servizio di più immobili appartenenti in proprietà esclusiva ai condomini della pertinenza stessa, in quanto l’asservimento reciproco del bene accessorio comune consente di ritenere implicitamente sussistente la volontà dei comproprietari di vincolare lo stesso in favore delle rispettive proprietà esclusive.

Bonus mobili
Gli interventi di ristrutturazione, per ottenere il bonus mobili, devono configurarsi come interventi di manutenzione straordinaria.
Nello specifico, la sostituzione della caldaia rientra in tale fattispecie e può quindi fruire della detrazione Irpef del 50%.
Al contrario, l’intervento di sostituzione della vasca da bagno con un’altra vasca con sportello apribile o con un box doccia non è agevolabile poiché in tale ipotesi si tratta di manutenzione ordinaria. Inoltre, l’intervento di sostituzione della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con box doccia non è agevolabile neanche come intervento diretto alla eliminazione delle barriere architettoniche, anche se in grado di ridurre, almeno in parte, gli ostacoli fisici fonti di disagio per la mobilità di chiunque e di migliorare la sicura utilizzazione delle attrezzature sanitarie.

Affitto immobili
Il calcolo degli interessi passivi deducibili per l’acquisto di un immobile da destinare alla locazione è allineato a quello relativo agli interessi pagati per l’acquisto di un’abitazione da destinare ad abitazione principale. La deduzione del 20% del prezzo di acquisto delle case destinate alla locazione è subordinata alla durata del contratto.

Salute
Non sono detraibili le spese sostenute per le prestazioni rese da un pedagogista, mentre quelle relative a trattamenti di mesoterapia e ozonoterapia, se effettuati da personale medico, sono ammesse in detrazione.
Per individuare i soggetti affetti da sordità che possono beneficiare delle relative agevolazioni fiscali risulta necessario fare riferimento alla L. n. 381/1970.

Scuola
Si applica la detrazione del 19% alle spese sostenute, a titolo di contributo volontario, per l’innovazione tecnologica delle scuole, l’edilizia scolastica e l’ampliamento dell’offerta formativa.
Le tasse, i contributi obbligatori e volontari devono, invece, tenere conto del limite annuo di 400 euro per ogni studente.