Flash NewsSi conferma la modalità per l’erogazione dei rimborsi da Modello 730. Potranno essere soggetti a un controllo preventivo con successivo rimborso da parte dell’Agenzia delle Entrate (anziché da parte del sostituto d’imposta), i 730 presentati “con modifiche”, nei seguenti casi:

  • in presenza elementi di incoerenza rispetto a criteri individuati da un apposito provvedimento (non ancora emanato);
  • quando il rimborso è superiore a 4.000 euro.

A prescindere dall’entità del credito, se il precompilato viene presentato direttamente dal contribuente (o dal sostituto) senza modifiche che impattino sulla liquidazione predisposta dalle Entrate, non scatta il blocco preventivo e il rimborso sarà effettuato direttamente dal datore di lavoro, senza il controllo dell’amministrazione finanziaria.
Il blocco non dovrebbe riguardare nemmeno il 730 a credito presentato da un intermediario che appone il visto di conformità. Si può ritenere, infatti, che il controllo preventivo possa scattare solo se il 730 è presentato dall’intermediario con le forme e i canali tradizionali e non anche se lo stesso intermediario accede, con delega, alla precompilata dell’assistito ed invia (tramite il canale Entratel) il modello 730 accettato integralmente oppure modificato.