Si segnalano alcune novità del nuovo modello 730.
È abolito il contributo di solidarietà del 3% sui redditi eccedenti € 300.000,00; scompaiono i punti contenuti dal precedente modello, nella sezione “dati particolari”, salvo l’obbligo di indicare nella sezione dell’assistenza fiscale il saldo del contributo anno 2016 trattenuto a seguito del conguaglio del 730/2017.
Nel punto 54 deve essere indicata la tipologia di 730 integrativo conguagliato: 1 in caso di 730 integrativo a credito conguagliato a dicembre; 2 in caso di errore del sostituto d’imposta; 3 quando la modifica riguarda sia il sostituto sia i dati da cui scaturisce un maggiore o minore debito).
Nel punto 55 deve essere segnalata la presenza di un 730 rettificato, specificando i codici (1, 2, 3) che indentificano i motivi di rettifica.
Nella medesima sezione, tra le imposte a saldo 2016 conguagliate tra luglio e dicembre, ricompare l’imposta sostitutiva sui premi di risultato.
Nei contributi di previdenza complementare (punto 412) e di assistenza sanitaria (punto 41) esclusi dal reddito non devono essere inclusi i contributi versati a seguito della scelta del dipendente di convertire il premio di risultato (riportati nella relativa sezione dedicata al premio ai punti 574 e 575).
Il nuovo campo 398 deve essere compilato nel caso di operazione societaria straordinaria senza estinzione del cedente, qualora quest’ultimo abbia proceduto al recupero del bonus Irpef. Inoltre, l’importo del bonus erogato (punto 392) deve essere indicato al netto di quanto eventualmente recuperato (indicato al punto 394).
Nella sezione “rimborsi di beni e servizi soggetti a tassazione” (asili nido, spese di istruzione, istruzione universitaria, badanti, interprete per sordi) sono introdotti i nuovi campi 707-713.