Da “Italia Oggi” di Andrea Bongi (24.02.2015)

Flash NewsNella precompilata la tutela della privacy sarà a caro prezzo. Gli obblighi ed i rischi che finiranno per gravare sui sostituti, Caf e professionisti abilitati, rendendo ancor più tortuoso ed insidioso il percorso del 730 precompilato finiranno, inevitabilmente, per scaricarsi su tutti quei contribuenti che non saranno in grado di accedere direttamente alla propria dichiarazione. Anche nell’ipotesi in cui il contribuente decida di accedere direttamente alla sua precompilata i passaggi da compiere sono comunque più di uno e il rischio di errore, con i relativi costi, è dietro l’angolo.

È questo lo scenario che si evince scorrendo il provvedimento di accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati, pubblicato ieri sul sito dell’Agenzia delle entrate e che ItaliaOggi ha anticipato nei nei suoi contenuti principali lo scorso 21 febbario. Il provvedimento che recepisce le prescrizioni del Garante della Privacy, distingue nettamente l’accesso diretto da parte del contribuente al 730 precompilato dall’ipotesi in cui l’accesso venga effettuato, per conto del contribuente, dal sostituto d’imposta, dal Caf o da un professionista abilitato.

Accesso diretto alla precompilata. Se il contribuente accede direttamente alla propria dichiarazione 730 precompilata attraverso l’area dedicata del sito internet dell’Agenzia dell’Entrate, potrà effettuare tutta una serie di operazioni che vanno dalla visualizzazione e stampa del modello fino all’invio dello stesso. Ovviamente, si legge nel provvedimento, il contribuente una volta visualizzati i dati della sua precompliata potrà accettarla integralmente oppure modificarla anche integrando i dati in essa contenuti. Il contribuente dovrà inoltre predisporre il versamento delle eventuali somme dovute mediante il modello F24 o indicare le coordinate bancarie del suo conto corrente o postale sul quale dovrà essere accreditato l’eventuale rimborso nel caso di assenza del sostituto d’imposta. In ultimo spetterà al contribuente l’onere di consultazione delle comunicazioni e delle ricevute della dichiarazione presentata inserendo un proprio indirizzo di posta elettronica valido nell’apposita sezione della propria area autenticata del sito internet delle Entrate.