Flash News(ItaliaOggi – 11.03.2015) – Sanzioni da 3.500 a 18 mila euro per la violazione delle informazioni degli alimenti. Sono in arrivo le regole per l’applicazione delle sanzioni pecuniarie per la violazione dell’etichettatura alimentare disciplinata dal dlgs n. 109/1992 e dal regolamento (Ue) n. 1169/2011. Le informazioni non devono indurre in errore il consumatore per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento e, in particolare, la natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d’origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione. L’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti assicura la presenza e l’esattezza delle informazioni sugli alimenti, conformemente alla normativa applicabile in materia di informazioni sugli alimenti e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali. Queste alcune delle indicazioni contenute nella circolare del ministero dello sviluppo economico del 6 marzo 2015 della divisione VIII industria agroalimentare, del Made in Italy e industrie creative in materia di sanzioni per violazione dell’articolo 18 del dlgs 109/92 e per violazioni delle disposizioni del regolamento (Ue) n. 1169/2011. Al fine di assicurare continuità applicativa delle sanzioni previste dall’articolo 18, nelle more dell’adozione della nuova disciplina sanzionatoria, la circolare chiarisce il raccordo tra le disposizioni del regolamento Ue quelle del dlgs. Molte di queste disposizioni confermano i precetti contenuti nelle precedenti direttive comunitarie e recepiti nell’ordinamento nazionale per mezzo del dlgs stesso, mentre in altri casi esse innovano il precetto o dispongono ex novo. Le disposizioni sanzionatorie devono intendersi applicabili soltanto ai precetti confermati dal regolamento.