L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 4/E/2018, ha fornito chiarimenti sulla gestione dei flussi telematici dei risultarti relativi al modello 730/2018, stabilendo un programma per i controlli.
Nel caso del 730 precompilato presentato via web senza intermediario, l’Agenzia informerà il contribuente del controllo preventivo (previsto in caso di rimborso superiore a euro 4.000, temporaneamente sospeso) tramite avviso nell’area autenticata e un messaggio di posta elettronica. Nel caso di predisposizione del modello tramite Caf o un professionista abilitato, l’Agenzia non rende disponibile il risultato contabile per l’effettuazione del conguaglio, informando di ciò il soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale tramite il codice CO nella ricevuta; in tal caso il rimborso sarà erogato dall’Agenzia delle Entrate al termine delle operazioni di controllo preventivo, non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione.
Si ricorda che il conguaglio viene eseguito dai sostituti d’imposta a seguito della ricezione dei risultati contabili comunicati dall’Agenzia delle Entrate tramite i servizi telematici. A tale scopo, i sostituti d’imposta devono comunicare alle Entrate la sede telematica (propria o di un intermediario) dove riceverli. Dal 2015 vi è l’obbligo di comunicare tale sede nell’ambito delle Comunicazioni Uniche (attraverso la compilazione del quadro CT). Il modello CSO (Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate) deve essere, invece, utilizzato per effettuare le variazioni dei dati precedentemente comunicati.