Flash NewsIl Decreto Semplificazioni (D.Lgs. n.175 del 21 novembre 2014) è approdato, nella sua versione definitiva, sulla Gazzetta Ufficiale del 28 novembre scorso.

Si introduce, in via sperimentale, il meccanismo della dichiarazione dei redditi precompilata già a partire dal periodo di imposta 2014; la disposizione interessa i lavoratori dipendenti e assimilati ed i pensionati che hanno i requisiti per presentare il modello 730.
Il modello verrà reso disponibile, dall’Agenzia delle Entrate, entro il 15 aprile di ciascun anno, direttamente al contribuente oppure, in caso di conferimento di apposita delega, al sostituto di imposta, ad un Caf dipendenti o ad un professionista abilitato.
Il contribuente può accettare il modello (direttamente, tramite il sostituto di imposta, il Caf o professionista abilitato) oppure modificarlo, rettificando i dati comunicati dall’Agenzia e/o inserendo ulteriori informazioni.
Si è in attesa della conferma che, in alternativa alla dichiarazione precompilata, i contribuenti possano continuare a presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie ad un centro di assistenza fiscale o a un professionista, compilando il modello 730 o il modello Unico Persone fisiche.
Chi accetta la dichiarazione precompilata direttamente o tramite il sostituto di imposta non subirà alcun controllo formale del modello, in quanto i dati provenienti dalle Entrate sono ritenuti completamente affidabili.
Nel caso in cui la dichiarazione sia accettata (anche senza modifiche) o integrata tramite Caf o professionista abilitato, invece, il controllo formale si effettua nei riguardi del soggetto che appone il visto di conformità (appunto, Caf o professionista) anche in riferimento agli oneri indicati nella precompilata forniti all’Agenzia delle entrate da parte di soggetti terzi.
In caso di visto di conformità infedele, non viene effettuata la richiesta di pagamento nei confronti dei contribuenti, bensì direttamente al Caf o al professionista che ha prestato l’assistenza fiscale un importo pari all’imposta, agli interessi e alla sanzione nella misura del 30%, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa del contribuente.
A tal fine, è previsto l’incremento della misura dei massimali delle polizze obbligatorie per i professionisti che appongono il visto di conformità, in proporzione al numero dei visti apposti e, comunque, in misura non inferiore a 3 milioni di euro.
Se il Caf o il professionista, entro il 10 novembre, comunica i dati rettificati, la somma richiesta è commisurata alla sola sanzione in quanto l’imposta e gli interessi restano a carico del contribuente. La sanzione è ridotta ad 1/8 del minimo se il versamento è effettuato entro la stessa data del 10 novembre.
Se dal controllo formale della dichiarazione emerge un credito a favore del contribuente, l’Agenzia delle Entrate procede al rimborso a favore del contribuente stesso.