Flash NewsIn base al tenore letterale delle vigenti disposizioni di cui all’art. 5, c. 3, lett. b) della legge n. 39/1989, l’esercizio dell’attività di agente di affari in mediazione è incompatibile con l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate.
Ciò vale naturalmente per chiunque svolga detta attività mediatizia, che si tratti di un’impresa individuale ovvero di un’impresa societaria; in particolare in quest’ultimo caso, anche se è la società a rispondere delle obbligazioni sociali poiché dotata di personalità giuridica, è comunque insita nella carica dei suoi legali rappresentanti la gestione societaria: di conseguenza, in caso di eventuale svolgimento di attività imprenditoriali e professionali diverse dalla mediazione, non può che determinarsi l’incompatibilità sanzionata dal Legislatore, in capo sia alla società medesima sia al suo legale rappresentante.